
Condizioni generali fornitura di servizi di traduzione
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO
Articolo 1
Oggetto del contratto
Il servizio di traduzione consiste nella mera e fedele trasposizione in altra
lingua di un testo mantenendone ferma la qualità e le caratteristiche
originarie.
Le correzioni al testo e le interpretazioni di significato, che non siano necessarie
ed indispensabili ad una buona traduzione, si considerano interventi creativi
sul testo, estranei pertanto al servizio di traduzione.
Articolo 2
Obblighi del Committente
Il committente si impegna a comunicare al fornitore tutte le informazioni relative
ai servizi richiesti, con particolare riferimento a: destinazione d’uso
della traduzione, tempi di consegna, modalità di consegna, terminologia
tecnica da utilizzare, materiale di riferimento utile allo svolgimento della
traduzione.
Articolo 3
Modalità di esecuzione della prestazione
Il termine entro cui eseguire la prestazione, decorre dalla data di ricevimento
dell’ordine di esecuzione dell’incarico unitamente al materiale da
tradurre.
La presente prestazione esclude qualsiasi accordo di continuità.
L’incarico dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte,
a cura di personale con preparazione linguistica adeguata ed esperienza professionale
consolidata.
Articolo 4
Responsabili del contratto
Le parti nominano ciascuna una persona autorizzata a ricevere tutte le comunicazioni
relative al rapporto contrattuale, quale referente diretto per l’altro
contraente.
L’eventuale sostituzione dei responsabili designati, per qualunque motivo
disposta, deve essere tempestivamente portata a conoscenza dell’altro contraente.
Articolo 5
Corrispettivo e modalità di pagamento
Come corrispettivo per i servizi di traduzione ricevuti, il Committente corrisponderà al
Fornitore la somma pattuita, sia essa prevista per il singolo incarico o per
un determinato periodo.
Il Committente è tenuto al rimborso di eventuali spese e oneri sostenuti
dal Fornitore per la prestazione di tali servizi; tali spese e oneri saranno
anticipatamente preventivati dal Fornitore.
Il pagamento sarà effettuato mediante il versamento di un acconto sul
corrispettivo pattuito al momento della conclusione del presente contratto. Il
saldo sarà versato al completamento della prestazione a vista fattura.
In caso di deroga alle presenti modalità di pagamento, sarà necessaria
una espressa indicazione per iscritto al momento della conclusione del contratto.
Articolo 6
Facoltà di recesso
In caso di recesso unilaterale dal presente contratto da parte del Committente,
dopo che ne sia iniziata l’esecuzione, questi è tenuto al pagamento
dei corrispettivi pattuiti limitatamente all’opera effettivamente svolta,
delle spese sostenute e del mancato guadagno, ai sensi di quanto previsto dall’art.
2227 c.c.
Articolo 7
Proprietà intellettuale
Tutti i diritti relativi al contenuto e ai servizi del fornitore sono riservati
allo stesso.
Eventuali glossari e/o memorie di traduzioni generate dalla parte fornitrice
per l’esecuzione dei servizi richiesti dalla parte committente restano
di esclusiva proprietà del fornitore e sono soggetti e disciplinati dalle
norme sui diritti d’autore e dalle norme sulla proprietà intellettuale.
Il Committente si impegna a non creare opere derivate, distribuire, esporre,
o ad ogni modo sfruttare i materiali prodotti e/o utilizzati dal Fornitore.
Articolo 8
Difformità e vizi della prestazione
Decorsi trenta giorni dalla consegna dell’opera al Committente, il Fornitore è esonerato
da ogni responsabilità per i vizi che siano riconosciuti o riconoscibili
facendo uso della opportuna diligenza.
Articolo 9
Controversie
Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo
di conciliazione previsto dallo sportello di conciliazione della Camera Arbitrale
Nazionale ed Internazionale di Milano.
Articolo 10
Obbligo di Riservatezza
Il Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su fatti, informazioni,
cognizioni, documenti di cui abbia conoscenza, o che siano a lui comunicati dal
Committente, in virtù del presente contratto.
Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare la massima riservatezza
su fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui abbia conoscenza, o che
siano a lui comunicati dal Fornitore, in virtù del presente contratto.
Salvo dichiarazione contraria del Committente, la documentazione fornita da questi
al Fornitore sarà, al termine dell’incarico, trattenuta al solo
scopo di archiviazione.
Articolo 11
Limiti di efficacia del presente contratto
Le parti sono vincolate esclusivamente a quanto stabilito con il conferimento
del singolo incarico e con l’approvazione delle presenti condizioni generali
di contratto.
La proposta del Committente di variazioni all’incarico conferito, successiva
al momento di conclusione del contratto, dovrà essere espressamente approvata
dal Fornitore e potrà comportare la modifica dei termini per l’esecuzione
della prestazione e del corrispettivo pattuito.
Articolo 12
Sicurezza informatica
Il Fornitore deve assumere tutte le misure necessarie, ai sensi del d.lgs. 196/03,
per proteggere i suoi propri dati e/o software dalla eventuale contaminazione
di virus che circolino sulla rete Internet.
Il Fornitore non potrà essere tenuto responsabile in caso di contaminazione
dei materiali informatici inviati al Committente, a seguito di propagazione di
virus oppure di altre infezioni informatiche.
Articolo 13
Norma di rinvio
L'esecuzione del contratto è regolata dal Codice Civile e dalle altre
disposizioni normative, anche comunitarie, in vigore alla data di conclusione
del contratto, per quanto non espressamente regolato dalle precedenti disposizioni.
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